acquisto ex art. 2343 bis, u.c., nell'ambito delle operazioni correnti della società


 

Not. S. Di Mauro

sdimauro@notariato.it

06.09.2001 

 

L'art.2343-bis, u.c., c.c., esclude la necessità della  relazione giurata di un esperto, per il caso in cui l'acquisto sia effettuato a condizioni normali nell'ambito delle "operazioni correnti " della società.

 

Nel mio caso, la società ha quale oggetto la gestione di ipermercati e dovrebbe procedere, nei due anni dall'iscrizione della stessa nel registro imprese, e per un corrispoettivo superiore al decimo del capitale sociale, all'acquisto di un locale ad uso commerciale, di proprietà di uno dei soci fondatori.

 

Il commercialista della società insiste per fare l'atto di vendita senza la relazione giurata dell'esperto, ritenendo che ricorre la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art.2343-bis, c.c.

 

 


 

Not. Maurizio Citrolo

mcitrolo@notariato.it

06.09.2001

 

La ratio dell'art. 2343 bis, c.c., è di evitare l'annacquamento del capitale sociale che potrebbe scaturire dall'acquisto di un bene per un corrispettivo superiore al suo effettivo valore.

 

E' chiaro che questo rischio c'è sempre, ed a presidio dei soci e dei creditori per le operazioni avventate poste in essere dagli amministratori c'è la loro responsabilità a norma degli artt. 2392 e 2394, c.c., ma il legislatore considera questo rischio particolarmente urgente nel caso in cui la società acquisti beni dai soci fondatori, per il rapporto che sussiste tra i soci stessi e la società e chi la amministra.

 

La legge individua delle fattispeci in cui il rischio descritto non sussiste, e tra queste l'acquisto effettuato a "condizioni normali" nell'ambito delle "operazioni correnti".

 

In questo caso, come per gli acquisti effettuati in Borsa, c'è un prezzo di riferimento, e quindi non si ha motivo di paventare danno per la società ed i creditori.

 

Le "operazioni correnti" non si identificano con le operazioni che rientrino nell'oggetto sociale; per i motivi esposti occorre che si tratti di operazione ripetuta più volte in modo da poter identificare una "normalità" del corrispettivo della stessa.

 

Il che probabilmente non è possibile nel caso proposto.

 

 

Not. Sergio Marciano

smarciano@notariato.it

 

La società gestisce ipermercati, non è una immobiliare che commercia immobili.

 

Non sembra si possa aderire a quanto chiede il commercialista.

 

 


 

Not. Rotta Gentile

erotta-gentile@notariato.it

 

Dovendo stipulare un atto di tal genere senza perizia, visto che  vi è chi sostiene che la violazione del 2343 bis, essendo violazione di norma imperativa,  comporta  nullità dell'atto, data l’incertezza interpretativa, ne ho preventivamente parlato con il Conservatore, che ha espresso parere favorevole a tale stipula.

 

 

Not. M. Acquaroni

macquaroni@notariato.it


Bene.

Da oggi sappiamo che il Conservatore degli Archivi Notarili ha anche il potere di dare al codice una interpretazione autentica, anzi, derogativa, anzi, di Jus dicere.

 

Non si dirà più al cliente: "il codice dice di fare", ma piuttosto "il codice suggerisce di fare (al Conservator piacendo)".